Il socio accomandante non è soggetto a fallimento anche se effettua
indebiti prelievi di denaro dalle casse sociali. È, infatti, un
comportamento illecito ma non può essere considerato un'ingerenza nella
gestione della società "punibile" con la responsabilità illimitata. A
precisarlo la Cassazione nella sentenza
13468/2010 che ha chiarito limiti e portata dell'articolo 2320 del
Codice civile. Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione, non è
sufficiente il compimento di atti esecutivi quali la prestazione di
garanzie e il prelievo di fondi dalle casse sociali. Infatti,
quest'ultimo in particolare, ha concluso la Cassazione, «quand'anche
indebito o addirittura illecito, non costituisce certamente un atto di
gestione della società».Il socio assume responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali solo ove contravvenga al divieto di compiere atti "di gestione
aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della
società".