non è ingerenza nella gestione della società l'indebito prelievo dalle casse sociali

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29/08/2010
L'ACCOMANDANTE NON FALLISCE

Il socio accomandante non è soggetto a fallimento anche se effettua indebiti prelievi di denaro dalle casse sociali. È, infatti, un comportamento illecito ma non può essere considerato un'ingerenza nella gestione della società "punibile" con la responsabilità illimitata. A precisarlo la Cassazione nella sentenza 13468/2010 che ha chiarito limiti e portata dell'articolo 2320 del Codice civile. Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione, non è sufficiente il compimento di atti esecutivi quali la prestazione di garanzie e il prelievo di fondi dalle casse sociali. Infatti, quest'ultimo in particolare, ha concluso la Cassazione, «quand'anche indebito o addirittura illecito, non costituisce certamente un atto di gestione della società».Il socio assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali solo ove contravvenga al divieto di compiere atti "di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società".
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