Mancanza del titolo-Presunzione di bene comune-Sussistenza-Condizioni-Sottotetto da considerarsi pertinenza dell'ultimo piano

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14/12/2011
Condominio-Comunione-Parti comuni-Sottotetto-Soffitto-Solaio

In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggetivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'utimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non abbia dimensioni ecaratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. Corte di cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17332 del 17/08/2011.
LA RISORSA ALTERNATIVA DEL RICORSO AL FONDO PATRIMONIALE LA CASSAZIONE MANDA KO GLI STUDI DI SETTORE NON E' INFORTUNIO IN INTINERE FARSI MALE SOTTO CASA VITTO E ALLOGGIO, L'IVA E' UN COSTO Corte di Cassazione 5 marzo 2010 n. 5424 STATO DI FAMIGLIA SENZA IMPOSTE Esenzione ICI prima casa istanza al garante del contribuente Compravendita con “Ace” RIDUZIONI A OSTACOLI AL PRELIEVO SUI DIVIDENDI