Al giudizio arbitrale non è applicabile il disposto dell'art. 1 della legge 742/1969 che prevede la sospensione feriale dei termini e, pertanto, gli arbitri non possono far riferimento a tale disposizione quando intendano differire il termine per il deposito del lodo, anche nel caso in cui abbiano deliberato di osservare il rito di cognizione ordinario previsto dal codice di procedura civile.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24866/2008 con la quale il giudice di legittimità si è pronunciato su una controversia che era sorta a seguito dell'impugnazione di un lodo arbitrale.