La Cassazione richiama l’introduzione della preduducibilità nel successivo fallimento dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali da parte della riforma della legge fallimentare, come afferma l'art. 111, comma 2, l. fall..
La lettera della disposizione che fa riferimento a spese “sorte in occasione della procedura”, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto oggettivare il beneficio della prededuzione, ampliandolo indifferentemente a tutti i debiti sorti in quel lasso temporale. Quindi indipendentemente dalle finalità conservative o meramente liquidatorie della procedura minore tutti i crediti prodotti nel corso del concordato preventivo godranno della prededuzione in caso di successivo fallimento.L'efficacia della decisione dichiarativa di fallimento deve dunque essere retrodatata alla fata di presentazione della domanda di concordato preventivo visto che la definitività anche dell'insolvenza che è alla base della procedura minore e quindi l'identità del presupposto conferma e ribadisce la consecuzione tra le due procedure concorsuali.