Per difendersi nelle aule giudiziarie dalle infrazioni stradali che verranno accertate da giovedì prossimo il trasgressore avrà a disposizione solo 30 giorni mentre resterà invariato il termine di 60 giorni per proporre ricorso al prefetto

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11/10/2011
Ministero dell'Interno circolare 30 settembre 2011

Per difendersi nelle aule giudiziarie dalle infrazioni stradali che verranno accertate da giovedì prossimo il trasgressore avrà a disposizione solo 30 giorni mentre resterà invariato il termine di 60 giorni per proporre ricorso al prefetto. Per le multe accertate prima di questa data (ma non ancora notificate) resto però ancora valido il termine originario più ampio. Lo ha evidenziato il Ministero dell'interno con la circolare n. 300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30 settembre 2011. Sono significative le modifiche formali introdotte anche nel rito previsto per la difesa contro le infrazioni stradali. La più evidente riguarda i termini per proporre censure al giudice di pace che  scendo da 60 a 30 giorni (60 per i residenti all'estero). Il ricorso presentato in ritardo o assieme a quello amministrativo al prefetto saranno dichiarati inammissibili, ma solo dopo la celebrazione della prima udienza. Arriva poi una nuova disciplina particolarmente complessa per ottenere la sospensione del provvedimento impugnato che dovrà essere prevista con decreto ad hoc dal giudice solo per gravi e circostanziate ragioni. E ancora. Se l'opponente o il suo difensore non si presenteranno in udienza senza giustificato motivo il giudice convaliderà la multa ma il trasgressore avrà anche a disposizione una nuova possibilità, nonostante il comportamento negligente. Se la multa sarà palesemente illegittima ovvero l'organo di polizia non avrà depositato le necessarie controdeduzioni almeno 10 giorni prima dell'udienza il giudice potrà infatti annullare l'accertamento.
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