In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, l'art. 8 quinto comma, della legge n. 121 del 1985, nel prevedere la retroattività degli effetti civili della celebrazione del matrimonio non pone alcuna limitazione.

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22/04/2011
Corte di Cassazione, 21 aprile 2010 n.9464

In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, l'art. 8 quinto comma, della legge n. 121 del 1985, nel prevedere la retroattività degli effetti civili della celebrazione del matrimonio medesimo non pone alcuna limitazione, fatti salvi solo i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, nè distingue tra l'ipotesi della trascrizione tardiva per fatto dell'ufficiale dello stato civile e quella - disciplinata dal comma sesto della stessa norma e collegata alla prima della congiunzione "anche " - per volontà dei coniugi. Ne consegue che l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi coniugi cessa, retroattivamente, a far data della celebrazione del matrimonio canonico e , per l'effetto, viene meno, con la stessa decorrenza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto a causa di soppravenuto matrimonio
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