La mancanza della relazione conclusiva del curatore non blcca l'omologazione del concordato fallimentare: questo è il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 24026/10.
La relazione non può costituitre un atto destinato ad interferire sulla formulazione delle eventuali opposizioni ed, in quanto conclusiva, non può che riproporre un contenuto rislutante anche da atti precedenti senza alcuna novità di carattere sostanziale in ordine alla proposta di concordato che è immodificabile una volta ottenuto il voto di apporvazione. La relazione, pertanto, non è richiesta al fine di garantire il diritto di difesa o il principio del contraddittorio, ma solo per mettere a disposizione del Tribunale questi dati di fatto che sono rilevanti per il giudizio di omologazione del concordato.