La dichiarazione di efficacia, nello Stato italiano, della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, intervenuta nel corso del giudizio di divorzio, non priva il giudice adito del potere-dovere di adottare le disposizioni concermenti l'affidamento, il matenimento e l'educazione delle prole, così come rimane ferma la possibilità per i coniugi di chiederne in ogni tempo la revisione, trovando applicazione le norme dettate in tema di matrimonio putativo. Corte di Cassazione, Sez. 1 Sentenza n. 15558 del 14/07/2011.