L'obbligo dell'amministratore di eseguire le deliberazioni dell'assemblea

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08/07/2011
Corte di Cassazione 21 dicembre 2010 n.25877

 La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n.25877 del 21 dicembre 2010, richiamate le sentenze nn. 18331 e 18332 del 2010 delle Sezioni Unite, ha rimesso all'esame delle medesime Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di far discendere dall'art. 1130, n.1, cod. civ. - che prevede l'obbligo dell'amministratore di eseguire le deliberazioni dell'assemblea - anche la possibilità per il medesimo di costituirsi, senza autorizzazione dell'assemblea, in un giudizio volto all'annullamento di una delibera dell'assemblea stessa.
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