Chiarito, con circolare 39/E/2009, che l’Amministrazione non intende reintrodurre il legame tra Irap e Ires, anche perche` non e` permesso dalla legge 244/07, resta il nodo sull’ammortamento dei terreni pertinenziali e la quota dei leasing immobiliari riferita agli stessi. In un comunicato stampa del Cndcec, il presidente Siciliotti si dice moderatamente soddisfatto dalle indicazioni agenziali venute dal recente documento 39/E, che “escludono la trasformazione delle limitazioni di deducibilita` previste ai fini Ires in surrettizie presunzioni ai fini Irap” e aggiunge che sicuramente "...altre precisazioni arriveranno sul tema della deducibilita` della quota di ammortamenti riferibili alle aree su cui insistono fabbricati”. La nuova questione riguarda in sostanza l’indeducibilita` generica, ossia non limitata alle imposte sui redditi, ai fini Irap del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, ex articolo 36, comma 7, del Dl 223/2006: “si ritiene che l'indeducibilita` del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, operi anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap” (circolare 36/E/2009).
Dunque, tale valore, determinato con le regole forfetarie stabilite dai commi 7 e 7-bis del citato articolo 36, non e` deducibile neppure dall'imponibile Irap.
Intanto, si attende per la prossima settimana la deposizione dell’ordinanza della Consulta che sancisce la costituzionalita` dell’Irap.