Gia` la Corte di Giustizia europea aveva, con la sentenza del 2008 nella causa C-132/06, bollato come incompatibile con la sesta direttiva Ue il condono tombale Iva del 2002. Come conseguenza recentemente, il 17 febbraio 2010 con le sentenze dalla 3673 alla 3677, la Cassazione a Sezioni unite ha stabilito che la sentenza Ue del 2008 trova applicazione direttamente nell’ordinamento italiano. Le ricadute delle pronunce recenti di Cassazione sull’illegittimita` del condono si applicano anche su integrativa semplice Iva e rottamazione dei ruoli Iva, ma non si applicano, come detto, sulla definizione delle liti pendenti . Pertanto: - se il condono si e` concluso in sede amministrativa il Fisco non puo` avanzare pretese per decadenza del potere di accertamento e per il principio di affidamento e buona fede; - se il condono e` per una qualsiasi ragione oggetto di contestazione (controversia in atto) il giudice tributario deve giudicare disapplicando la norma sul condono.