23/02/2009 assegno di mantenimento.Separazione e divorzio
Con sentenza 5 dicembre 2008 n. 29779 la III sezione della Cassazione Civile ha stabilito che, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, in caso di separazione e divorzio, a favore del coniuge debole, i redditi dei coniugi non vanno accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione di un assegno corrispondente alle esigenze del coniuge beneficiario. Il giudice del merito deve, comunque, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a dispozione di ciascun coniuge, al momento della separazione.