Il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata pienza che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo
14/09/2011 Corte di Cassazione 14 luglio 2010 n.16556
Il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata pienza che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di coluio che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.